Art. 2 · Finanziamento

Art. 2

Finanziamento

In vigore dal 2 dic 2008
Finanziamento 1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con lo svolgimento della missione d’inchiesta è pari a 1 600 000 EUR per il periodo compreso fra il 2 dicembre 2008 al 31 luglio 2009. 2.   Le spese finanziate tramite l’importo di cui al paragrafo 1 sono ammissibili a decorrere dal 2 dicembre 2008. 3.   Le spese sono gestite nel rispetto delle norme e delle procedure applicabili al bilancio generale delle Comunità europee. Essa è oggetto di un contratto fra il capo della missione d’inchiesta e la Commissione. 4.   Il capo della missione d’inchiesta è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.
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