Art. 8
In vigore dal 28 nov 2008
1. La Comunità concede allo Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) di Uppsala, (Svezia), un contributo finanziario per espletare le funzioni e i compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, in particolare per il monitoraggio del Campylobacter.
Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 278 570 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.
2. Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1, la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 40 000 EUR.
Storico versioni
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