Art. 5

Art. 5

In vigore dal 28 nov 2008
1.   La Comunità concede al Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP) dell’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) di Maisons-Alfort (Francia) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, in particolare per le analisi e i controlli relativi alla Listeria monocytogenes. Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 277 377 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009. 2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1, la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 23 000 EUR.
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