Art. 19

Art. 19

In vigore dal 28 nov 2008
1.   La Comunità concede al Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)/Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad di Almería (PRRG) (Spagna) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, in particolare per le analisi e il controllo dei pesticidi nei prodotti ortofrutticoli, compresi i prodotti ad alto contenuto di acqua e tenore di acidità. Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 440 840 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009. 2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1, la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 10 000 EUR.
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