Art. 16
In vigore dal 28 nov 2008
1. La Comunità concede alla Veterinary Laboratories Agency di Addlestone (Regno Unito) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato X, capitolo B, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), in particolare per la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili.
Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 605 608 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.
2. Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 68 995 EUR.
3. In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1754/2006, il laboratorio di cui al paragrafo 1 può chiedere un contributo finanziario per l’intervento di un massimo di 50 partecipanti a uno dei seminari di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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