Art. 13
In vigore dal 28 nov 2008
1. La Comunità concede al Laboratoire d’études et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants dell’Agence Française de Sécurité Sanitaire des aliments di Fougères (Francia) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, in particolare per la ricerca dei residui di alcune sostanze elencate nell’allegato I della direttiva 96/23/CE del Consiglio.
Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 447 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.
2. Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 30 000 EUR.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:912:oj#art-13