Art. 5 · Salmonellosi (salmonella zoonotica) in gruppi da riproduzione, ovaioli e da carne di Gallus gallus

Art. 5

Salmonellosi (salmonella zoonotica) in gruppi da riproduzione, ovaioli e da carne di Gallus gallus

In vigore dal 28 nov 2008
Salmonellosi (salmonella zoonotica) in gruppi da riproduzione, ovaioli e da carne di Gallus gallus 1.   I programmi di controllo di taluni tipi di salmonella zoonotica in gruppi da riproduzione, ovaioli e da carne di Gallus gallus presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009. 2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami batteriologici e di sierotipizzazione nel quadro del campionamento ufficiale, per gli indennizzi versati ai proprietari dei volatili abbattuti e delle uova distrutte, nonché per l'acquisto di vaccini e per gli esami di laboratorio per la verifica dell'efficacia della disinfezione, sino a un importo massimo di: a) 850 000 EUR per il Belgio; b) 30 000 EUR per la Bulgaria; c) 1 400 000 EUR per la Repubblica ceca; d) 75 000 EUR per la Danimarca; e) 25 000 EUR per l'Estonia; f) 600 000 EUR per la Germania; g) 40 000 EUR per l'Irlanda; h) 550 000 EUR per la Grecia; i) 4 750 000 EUR per la Spagna; j) 3 250 000 EUR per la Francia; k) 1 100 000 EUR per l'Italia; l) 76 000 EUR per Cipro; m) 270 000 EUR per la Lettonia; n) 16 000 EUR per il Lussemburgo; o) 1 450 000 EUR per l'Ungheria; p) 110 000 EUR per Malta; q) 1 700 000 EUR per i Paesi Bassi; r) 525 000 EUR per l'Austria; s) 1 550 000 EUR per la Polonia; t) 500 000 EUR per il Portogallo; u) 450 000 EUR per la Romania; v) 625 000 EUR per la Slovacchia; w) 25 000 EUR per la Slovenia; x) 20 000 EUR per il Regno Unito. 3.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti: a) test batteriologico (coltura) 5,0 EUR per test; b) acquisto di vaccini 0,05 EUR per dose; c) sierotipizzazione degli isolati ricultanti di Salmonella spp. 20 EUR per test; d) analiatiper verificare l'efficacia dell'impiego dei diatnfettanti 5,0 EUR per test; e) abbattimento di esemplari da riproduzione di Gallus gallus 3,5 EUR per esemplare; f) abbattimento di esemplari ovaioli di Gallus gallus 1,5 EUR per esemplare.
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