Art. 4 · Febbre catarrale degli ovini nelle zone endemiche o ad alto rischio

Art. 4

Febbre catarrale degli ovini nelle zone endemiche o ad alto rischio

In vigore dal 28 nov 2008
Febbre catarrale degli ovini nelle zone endemiche o ad alto rischio 1.   I programmi di eradicazione e di sorveglianza della febbre catarrale degli ovini presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Finlandia e Svezia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009. 2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio, per la sorveglianza virologica, sierologica ed entomologica e per l'acquisto di esche e vaccini, sino a un importo massimo di: a) 1 200 000 EUR per il Belgio; b) 5 000 EUR per la Bulgaria; c) 790 000 EUR per la Repubblica ceca; d) 840 000 EUR per la Danimarca; e) 4 100 000 EUR per la Germania; f) 10 000 EUR per l'Estonia; g) 1 000 000 EUR per l'Irlanda; h) 50 000 EUR per la Grecia; i) 16 100 000 EUR per la Spagna; j) 19 100 000 EUR per la Francia; k) 9 000 000 EUR per l'Italia; l) 70 000 EUR per la Lettonia; m) 50 000 EUR per la Lituania; n) 220 000 EUR per il Lussemburgo; o) 500 000 EUR per l'Ungheria; p) 5 000 EUR per Malta; q) 2 100 000 EUR per i Paesi Bassi; r) 1 500 000 EUR per l'Austria; s) 500 000 EUR per la Polonia; t) 3 200 000 EUR per il Portogallo; u) 250 000 EUR per la Romania; v) 250 000 EUR per la Slovenia; w) 50 000 EUR per la Finlandia; x) 370 000 EUR per la Svezia. 3.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti: a) test ELISA: 2,50 EUR per test; b) test PCR: 10 EUR per test; c) acquisto di vaccini: 0,3 EUR per dose.
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