Art. 3 · Brucellosi ovi-caprina

Art. 3

Brucellosi ovi-caprina

In vigore dal 28 nov 2008
Brucellosi ovi-caprina 1.   I programmi di eradicazione della brucellosi ovina e caprina presentati da Grecia, Spagna, Italia, Cipro e Portogallo sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009. 2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per l'acquisto di vaccini, per il costo degli esami di laboratorio e per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali macellati nell'ambito di tali programmi, sino a un importo massimo di: a) 250 000 EUR per la Grecia; b) 4 500 000 EUR per la Spagna; c) 4 000 000 EUR per l'Italia; d) 75 000 EUR per Cipro; e) 1 100 000 EUR per il Portogallo. 3.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti: a) test del rosa bengala 0,2 EUR per test; b) test di fissazione del complemento 0,4 EUR per test; c) animali macellati 50 EUR per animale.
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