Art. 11
Leucosi bovina enzootica
In vigore dal 28 nov 2008
Leucosi bovina enzootica
1. I programmi di eradicazione della leucosi bovina enzootica presentati da Estonia, Lituania Malta e Polonia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.
2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio e degli indennizzi versati ai proprietari degli animali macellati nell'ambito di tali programmi, sino a un importo massimstoi:
a)
15 000 EUR per l'Estonia;
b)
20 000 EUR per la Lituania;
c)
500 000 EUR per Malta;
d)
800 000 EUR per la Polonia.
3. Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:
a)
test ELISA
0,5 EUR per test;
b)
test di immunodiffusione in gel oi agar
0,5 EUR per test;
c)
capo macellato
375 EUR per animale.
Storico versioni
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