Art. 11 · Leucosi bovina enzootica

Art. 11

Leucosi bovina enzootica

In vigore dal 28 nov 2008
Leucosi bovina enzootica 1.   I programmi di eradicazione della leucosi bovina enzootica presentati da Estonia, Lituania Malta e Polonia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009. 2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio e degli indennizzi versati ai proprietari degli animali macellati nell'ambito di tali programmi, sino a un importo massimstoi: a) 15 000 EUR per l'Estonia; b) 20 000 EUR per la Lituania; c) 500 000 EUR per Malta; d) 800 000 EUR per la Polonia. 3.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti: a) test ELISA 0,5 EUR per test; b) test di immunodiffusione in gel oi agar 0,5 EUR per test; c) capo macellato 375 EUR per animale.
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