Art. 10
Rabbia
In vigore dal 28 nov 2008
Rabbia
1. I programmi di eradicazione della rabbia presentati da Bulgaria, Lituania, Ungheria, Austria, Polonia, Romania e Slovacchia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.
2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio e per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell'ambito dei programmi, sino a un importo massimstoi:
a)
790 000 EUR per la Bulgaria;
b)
1 100 000 EUR per la Lituania;
c)
780 000 EUR per l'Ungheria;
d)
270 000 EUR per l'Austria;
e)
4 450 000 EUR per la Polonia;
f)
500 000 EUR per la Romania;
g)
470 000 EUR per la Slovacchia.
3. Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:
a)
test ELISA
8 EUR per test;
b)
test di rilevazione della tetraciclina nelle ossa
8 EUR per test.
Storico versioni
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