Art. 10 · Rabbia

Art. 10

Rabbia

In vigore dal 28 nov 2008
Rabbia 1.   I programmi di eradicazione della rabbia presentati da Bulgaria, Lituania, Ungheria, Austria, Polonia, Romania e Slovacchia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009. 2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio e per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell'ambito dei programmi, sino a un importo massimstoi: a) 790 000 EUR per la Bulgaria; b) 1 100 000 EUR per la Lituania; c) 780 000 EUR per l'Ungheria; d) 270 000 EUR per l'Austria; e) 4 450 000 EUR per la Polonia; f) 500 000 EUR per la Romania; g) 470 000 EUR per la Slovacchia. 3.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti: a) test ELISA 8 EUR per test; b) test di rilevazione della tetraciclina nelle ossa 8 EUR per test.
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