Art. 1
In vigore dal 28 nov 2008
Sono approvati in nome della Comunità l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Isola Barbados, il Belize, la Repubblica del Congo, la Repubblica della Costa d’Avorio, la Repubblica delle Isole Figi, la Repubblica cooperativistica della Guyana, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Mauritius, la Repubblica del Mozambico, la Federazione di Saint Christopher e Nevis, la Repubblica di Suriname, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita di Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica dell’Uganda, la Repubblica dello Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per i periodi di consegna 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 e 1o luglio 2009-30 settembre 2009 e l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per gli stessi periodi di consegna.
I testi degli accordi sono acclusi alla presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:574:oj#art-1