Art. 3

Art. 3

In vigore dal 28 nov 2008
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 29, paragrafo 3, dell’accordo, la Commissione è autorizzata ad adottare, secondo la procedura di cui, ove opportuno, all’articolo 113, paragrafo 1, o all’articolo 113, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008, le misure necessarie per l’attuazione dell’accordo e per la modifica degli allegati e del protocollo in conformità dell’articolo 29 e dell’articolo 30 dell’accordo medesimo.
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