Art. 2
In vigore dal 27 nov 2008
In deroga all’allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (8), la Confederazione svizzera è autorizzata a mantenere l’esenzione dall’obbligo del visto per Antigua e Barbuda, le Bahamas, Barbados e Saint Kitts e Nevis a decorrere dal 12 dicembre 2008 fino all’entrata in vigore degli accordi di esenzione dall’obbligo del visto tra la Comunità europea e ciascuno di tali paesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:903:oj#art-2