Art. 1

Art. 1

In vigore dal 27 nov 2008
1.   Tutte le disposizioni di cui agli allegati A e B dell’accordo e ogni atto che costituisce un ulteriore sviluppo di una o più di tali disposizioni si applicano alla Confederazione svizzera a decorrere dal 12 dicembre 2008 nelle sue relazioni con il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia. Nella misura in cui tali disposizioni disciplinano l’eliminazione dei controlli sulle persone alle frontiere interne, esse si applicano a decorrere dal 29 marzo 2009 alle frontiere aeree. Il Consiglio può decidere di differire tale data, deliberando a maggioranza semplice dei membri del Consiglio che rappresentano i governi degli Stati membri ai quali si applicano le disposizioni dell’acquis di Schengen che disciplinano l’eliminazione dei controlli sulle persone alle frontiere interne. In tal caso il Consiglio fissa una nuova data, deliberando all’unanimità di detti membri. Tutte le restrizioni all’uso del sistema d’informazione Schengen da parte degli Stati membri interessati sono soppresse a decorrere dall’8 dicembre 2008. 2.   Le disposizioni dell’acquis di Schengen attuate da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulla base dell’ della decisione 2004/926/CE e ogni atto che costituisce un ulteriore sviluppo di una o più di tali disposizioni si applicano alla Confederazione svizzera nelle sue relazioni con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a decorrere dal 12 dicembre 2008. 3.   Le disposizioni dell’acquis di Schengen applicabili a Cipro da un lato, e alla Bulgaria e alla Romania dall’altro, sulla base dell’, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2003 e dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2005, rispettivamente, e ogni atto che costituisce un ulteriore sviluppo di una o più di tali disposizioni si applicano alla Confederazione svizzera nelle sue relazioni con Cipro, la Bulgaria e la Romania a decorrere dal 12 dicembre 2008.
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