Art. 2
In vigore dal 27 nov 2008
1. La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel gruppo misto di verifica istituito a norma dell’articolo 9 dell’accordo.
2. La Commissione è autorizzata ad approvare, a nome della Comunità, modifiche degli allegati A e B dell’accordo adottato dal gruppo misto di verifica secondo la procedura di cui all’articolo 10 dell’accordo.
Nello svolgimento di tale compito la Commissione è assistita da un comitato speciale designato dal Consiglio e incaricato di stabilire una posizione comune.
3. L’autorizzazione di cui al paragrafo 2 è limitata alle sostanze già contemplate dalla pertinente legislazione comunitaria in materia di precursori di droghe.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:166:oj#art-2