Art. 2

Art. 2

In vigore dal 21 nov 2008
Le partite di carne di manzo fresco disossata e frollata proveniente dal territorio avente il codice «BR-1», ai sensi della decisione 2008/642/CE della Commissione (3), di animali macellati prima del 1o dicembre 2008 possono essere importate nella Comunità sino al 14 gennaio 2009.
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