Art. 3
Ufficio di coordinamento dell’appalto dell’Eurosistema
In vigore dal 17 nov 2008
Ufficio di coordinamento dell’appalto dell’Eurosistema
1. L’EPCO svolge tutti i seguenti compiti:
a)
facilita l’adozione di migliori pratiche d’appalto all’interno dell’Eurosistema;
b)
sviluppa l’infrastruttura necessaria all’appalto congiunto (come ad esempio competenze, strumenti funzionali, sistemi informativi, processi);
c)
identifica casi potenziali di appalto congiunto che ricadono nell’ambito di applicazione della presente decisione, o ne sono esclusi, sulla base delle esigenze di appalto che le banche centrali presentano all’EPCO;
d)
prepara e aggiorna come necessario un piano d’appalto annuale per le procedure congiunte d’appalto sulla base della valutazione descritta alla lettera c);
e)
prepara i requisiti comuni in cooperazione con le banche centrali che partecipano a una procedura congiunta d’appalto;
f)
assiste le banche centrali nelle procedure congiunte d’appalto;
g)
assiste le banche centrali nell’appalto in relazione ai progetti comuni del Sistema europeo di banche centrali, se ciò è richiesto dalla banca centrale capofila del progetto.
2. La banca centrale ospitante fornisce il materiale e le risorse umane necessarie affinché l’EPCO possa svolgere i suoi compiti conformemente al bilancio preventivo approvato dal Consiglio direttivo, come stabilito nel paragrafo 4.
3. La banca centrale ospitante, in consultazione con il comitato di coordinamento EPCO, può adottare regole che riguardano l’organizzazione e l’amministrazione interna dell’EPCO, incluso un codice di condotta per il personale dell’EPCO, teso ad assicurare la massima integrità nell’adempimento dei propri doveri.
4. Le banche centrali finanziano il bilancio preventivo dell’EPCO in linea con le regole adottate dal Consiglio direttivo. Prima dell’avvio dell’esercizio finanziario, l’EPCO presenta una proposta di piano economico annuale al Consiglio direttivo per approvazione, attraverso il Comitato di coordinamento EPCO e il Comitato esecutivo.
5. L’EPCO presenta una relazione annuale sulle proprie attività al Consiglio direttivo, attraverso il Comitato di coordinamento EPCO e il Comitato esecutivo.
6. Le attività dell’EPCO sono soggette al controllo del Comitato dei revisori interni in linea con le regole adottate dal Consiglio direttivo. Ciò fa salvi il controllo e le regole di revisione che si applicano alla banca centrale ospitante, o che sono da essa adottate.
7. Il Comitato di coordinamento EPCO effettua una valutazione di efficacia ed efficienza delle attività dell’EPCO cinque anni dopo la sua istituzione. Sulla base di tale valutazione, il Consiglio direttivo decide se è necessario condurre una procedura selettiva per scegliere una nuova banca centrale ospitante.
Storico versioni
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