Art. 6
Presentazione da parte della controparte di un parere (diligence letter) di un consulente legale esterno
In vigore dal 14 nov 2008
Presentazione da parte della controparte di un parere (diligence letter) di un consulente legale esterno
Prima della mobilizzazione di prestiti sindacati, le controparti presentano alla BCN pertinente un parere su questioni di fatto (diligence letter) di un consulente legale esterno che prenda in esame, secondo modalità e forme che soddisfino le esigenze dell’Eurosistema, talune questioni di fatto, come eventualmente elaborate periodicamente dalla BCE e pubblicate sul proprio sito Internet.
Storico versioni
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