Art. 3 · Trasferibilità dei prestiti

Art. 3

Trasferibilità dei prestiti

In vigore dal 14 nov 2008
Trasferibilità dei prestiti Solo i prestiti sindacati pienamente trasferibili sono idonei. Ai fini del quarto trattino dell’appendice 7 delle Caratteristiche generali, i prestiti sindacati non sono considerati pienamente trasferibili e idonei ad essere mobilizzati senza restrizioni come garanzia per le operazioni di credito dell’Eurosistema, salvo che il contratto di prestito permetta incondizionatamente: i) al prestatore di costituire, cedere o creare altrimenti una garanzia sui propri diritti, al fine di garantire le obbligazioni di quel prestatore nei confronti di una BCN; e ii) alla BCN pertinente di far valere il proprio diritto di prelazione su tale prestito incassando i pagamenti sottostanti il prestito stesso, direttamente o indirettamente dal debitore sottostante, e cedendo o trasferendo il prestito a una banca o a un’istituzione finanziaria o a un fondo fiduciario o ad altro ente che sia regolarmente impegnato a creare, acquistare o investire in prestiti, titoli o altre attività finanziarie, o sia stato istituito a tale scopo.
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