Art. 13
Tassazione e indennità
In vigore dal 14 nov 2008
Tassazione e indennità
1. Un prestito sindacato è garanzia idonea per le operazioni di credito dell’Eurosistema solo se la controparte soddisfa le condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La controparte presenta una dichiarazione di un consulente fiscale britannico dal cui contenuto emerge che: a) il debitore non sarà tenuto ad operare la ritenuta fiscale prevista nel Regno unito (UK withholding tax) in conseguenza di ogni trasferimento, secondo la legislazione inglese o secondo qualunque altra legislazione, della proprietà effettiva (beneficial ownership) del prestito alla BCN; oppure b) il debitore sarà tenuto ad operare la ritenuta fiscale prevista nel Regno unito in conseguenza del trasferimento della proprietà effettiva alla BCN, ma la BCN dovrebbe essere legittimata a beneficiare del trattato in materia fiscale tra il Regno unito e l’ordinamento giuridico della BCN, cosicché una volta emanato un indirizzo da parte del Her Majesty’s Revenue & Customs (HMRC) secondo il trattato pertinente, il debitore sarà legittimato a effettuare il pagamento degli interessi alla BCN senza operare la ritenuta fiscale prevista nel Regno unito e la BCN sarà legittimata a recuperare le imposte precedentemente trattenute; oppure c) il debitore sarà tenuto ad operare la ritenuta fiscale prevista nel Regno unito in conseguenza di tale trasferimento della proprietà effettiva alla BCN e la BCN non sarà legittimata a beneficiare del trattato in materia fiscale tra il Regno unito e l’ordinamento giuridico della BCN, né di qualunque altra esenzione.
3. Qualora il consulente fiscale britannico confermi che il trasferimento della proprietà effettiva del prestito alla BCN ricade in una delle categorie di cui alla lettera b) o c) del precedente paragrafo 2, alla controparte sarà richiesto di consentire ad indennizzare la BCN per ogni ritenuta fiscale prevista nel Regno unito operata dal debitore (non in termini lordi conformemente al contratto di prestito sindacato) e per tutte le conseguenze sfavorevoli sul flusso di cassa di ogni ritenuta fiscale vigente nel Regno unito che sia stata dapprima trattenuta e, successivamente, rimborsata alla BCN.
4. La controparte assume integralmente la responsabilità di notificare al debitore ogni trasferimento della proprietà effettiva del prestito alla BCN che comporti l’obbligo per il debitore di operare una ritenuta fiscale prevista nel Regno unito (o di trattenere l’imposta vigente nel Regno unito ad un’aliquota differente).
5. La controparte sostiene per intero il costo di tutte le imposte di bollo (stamp duty) del Regno unito (così come ogni penale e interesse sulla stessa) esigibili in conseguenza del trasferimento, secondo la legislazione inglese o secondo qualunque altra legislazione, della proprietà effettiva del prestito alla BCN, e che la BCN ritenga ragionevolmente debba essere pagata affinché la BCN sia in grado di addurre il prestito come prova in un tribunale inglese o di utilizzare il prestito nel Regno unito ad altro scopo. La controparte sostiene, inoltre, per intero il costo dell’ulteriore tassa prevista nel Regno unito, esigibile in conseguenza di tale trasferimento (stamp duty reserve tax), se applicabile.
6. La controparte presenta una dichiarazione di un consulente fiscale adeguato negli ordinamenti giuridici che la controparte stessa ritenga applicabili, dal cui contenuto emerga che il debitore non sarà tenuto ad operare una ritenuta fiscale diversa da quella del Regno unito in conseguenza di qualunque trasferimento, secondo la legislazione inglese o qualunque altra legislazione, della proprietà effettiva del prestito alla BCN e che da tale trasferimento non scaturirà alcuna responsabilità per un’imposta di bollo o un’imposta sul trasferimento diversa da quella del Regno unito.
7. La controparte indennizza integralmente la BCN pertinente rispetto a ogni commissione dovuta alla banca agente o all’agente responsabile dei pagamenti (payment agent), o a qualunque altra commissione o costo collegato all’amministrazione del prestito.
Storico versioni
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