Art. 12 · Divulgazione di informazioni riservate

Art. 12

Divulgazione di informazioni riservate

In vigore dal 14 nov 2008
Divulgazione di informazioni riservate Un prestito sindacato costituisce garanzia idonea per le operazioni di credito dell’Eurosistema solo se il contratto di prestito sindacato consente al prestatore di divulgare informazioni riservate a una banca centrale dell’Eurosistema in connessione a qualunque gravame o diritto di prelazione costituito dal prestatore sui propri diritti secondo il contratto, o cessione di tali diritti da parte del prestatore, per garantire le obbligazioni di quel prestatore nei confronti di una banca centrale dell’Eurosistema.
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