Art. 1
Definizioni
In vigore dal 14 nov 2008
Definizioni
Ai fini della presente decisione:
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per «Caratteristiche generali» si intende l’allegato I dell’indirizzo BCE/2000/7, del 31 agosto 2000, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (2),
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per «prestiti sindacati» si intendono i crediti rappresentati dalle quote delle istituzioni partecipanti al sindacato nei prestiti sindacati, descritti nel capitolo 6.2.2 delle Caratteristiche generali e disciplinati dal diritto inglese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2008:874:oj#art-1