Art. 2
In vigore dal 12 nov 2008
Gli Stati membri non autorizzano l’importazione nella Comunità di molluschi bivalvi provenienti dal Perù.
Tale divieto si applica a tutte le partite di molluschi bivalvi pervenute ai posti di ispezione frontaliera della Comunità, indipendentemente dal fatto che le partite siano state prodotte, immagazzinate o certificate nel paese d’origine prima che la presente decisione abbia effetto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:866:oj#art-2