Art. 2

Art. 2

In vigore dal 12 nov 2008
Gli Stati membri non autorizzano l’importazione nella Comunità di molluschi bivalvi provenienti dal Perù. Tale divieto si applica a tutte le partite di molluschi bivalvi pervenute ai posti di ispezione frontaliera della Comunità, indipendentemente dal fatto che le partite siano state prodotte, immagazzinate o certificate nel paese d’origine prima che la presente decisione abbia effetto.
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