Art. 2

Art. 2

In vigore dal 6 nov 2008
Per quanto concerne i prestiti ottenuti da vari enti pubblici di cui ai considerando 209-232 della presente decisione, la Polonia recupera, per il periodo intercorrente tra la data di concessione di detti prestiti e la data del loro rimborso, un aiuto pari alla differenza tra il tasso di interesse effettivamente corrisposto da Stocznia Gdynia e quello che avrebbe dovuto pagare se avesse ottenuto il prestito a condizioni di mercato. Inoltre, gli eventuali prestiti non rimborsati alla data di adozione della presente decisione devono essere immediatamente rimborsati.
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