Art. 9

Art. 9

In vigore dal 6 nov 2008
1.   Entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, la Polonia comunica alla Commissione le seguenti informazioni: a) l’importo totale (capitale e interessi) che deve essere restituito dal beneficiario; b) una descrizione dettagliata di tutte le misure prese e di quelle previste per conformarsi alla presente decisione; c) documenti che dimostrino che al beneficiario è stato ordinato di rimborsare l’aiuto; d) la prova che è stato messo fine a tutti i contratti di garanzia sui pagamenti anticipati ancora in vigore. 2.   La Polonia informa la Commissione sulle misure nazionali adottate per attuare la presente decisione, fino al recupero totale degli aiuti di cui all’. Su richiesta della Commissione, la Polonia fornisce immediatamente informazioni sulle misure già adottate e sulle misure previste per conformarsi alla presente decisione. Inoltre, fornisce informazioni dettagliate sull'importo degli aiuti e degli interessi già restituiti dal beneficiario. La Polonia è destinataria della presente decisione.
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