Art. 7

Art. 7

In vigore dal 6 nov 2008
1.   La Polonia recupera gli aiuti dal beneficiario secondo quanto stabilito dagli articoli da 2 a 6. Gli aiuti vengono recuperati conformemente alle disposizioni di cui ai considerandi 334-347. 2.   Negli importi da recuperare rientrano gli interessi relativi a tutto il periodo dalla data in cui l'aiuto è stato messo a disposizione di SSN fino alla data del loro effettivo recupero. 3.   L’interesse composto è calcolato ai sensi del Capitolo V del regolamento della Commissione (CE) n. 794/2004 (49) e del regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione (50), recante modifica del regolamento (CE) n. 794/2004 4.   La Polonia annulla tutti i pagamenti non ancora effettuati degli aiuti di cui all’ con effetto dalla data di notifica della presente decisione.
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