Art. 3

Art. 3

In vigore dal 6 nov 2008
Per quanto riguarda le garanzie sui pagamenti anticipati concesse da KUKE e descritte nei considerandi 187-201, la Polonia recupera l’aiuto in misura pari alla differenza — per il periodo intercorrente tra la concessione e la scadenza della garanzia — tra il premio di garanzia pagato dal beneficiario e il premio di garanzia che il beneficiario avrebbe dovuto pagare sul mercato. Inoltre, se una qualsiasi di queste garanzie fosse ancora in vigore alla data della presente decisione, occorre immediatamente porle termine.
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