Art. 8 · Marchi sanitari particolari e requisiti in materia di certificazione per carni fresche, preparati e prodotti a base di carne soggetti ai divieti di cui all’articolo 7, paragrafo 1

Art. 8

Marchi sanitari particolari e requisiti in materia di certificazione per carni fresche, preparati e prodotti a base di carne soggetti ai divieti di cui all’articolo 7, paragrafo 1

In vigore dal 3 nov 2008
Marchi sanitari particolari e requisiti in materia di certificazione per carni fresche, preparati e prodotti a base di carne soggetti ai divieti di cui all’, paragrafo 1 Gli Stati membri interessati, nel cui territorio vi sono zone elencate nella parte III dell’allegato, garantiscono che le carni fresche e i preparati e i prodotti a base di carni oggetto del divieto di cui all’, paragrafo 1, saranno contrassegnati da un particolare marchio sanitario che non avrà forma ovale e che non potrà essere confuso con: — il marchio di identificazione per i preparati e i prodotti a base di carne composti da o contenenti carni di suini, di cui alla sezione I dell’allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004, nonché — il marchio sanitario per le carni fresche di suini di cui al capo III della sezione I dell’allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004.
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