Art. 4 · Movimentazione e transito di suini vivi negli Stati membri interessati

Art. 4

Movimentazione e transito di suini vivi negli Stati membri interessati

In vigore dal 3 nov 2008
Movimentazione e transito di suini vivi negli Stati membri interessati 1.   Gli Stati membri interessati garantiscono che non vengano spediti suini vivi dagli allevamenti situati nelle zone elencate nell’allegato verso altre zone nel territorio dello stesso Stato membro, a meno che: a) i suini siano destinati direttamente ai macelli per macellazione immediata; b) provengano da allevamenti in cui: i) sono stati effettuati un esame clinico e test sierologici di reazione a catena della polimerasi per la peste suina classica, con risultati negativi, in conformità dell’, paragrafo 1, lettere b) e c); ovvero ii) sia stato effettuato un esame clinico con risultati negativi e purché l’autorità veterinaria competente del luogo di destinazione conceda un’autorizzazione preventiva. 2.   Gli Stati membri interessati che spediscono suini dalle zone elencate nella parte I dell’allegato verso altre zone elencate nella stessa parte dell’allegato si assicurano che il trasporto dei suini avvenga soltanto lungo assi stradali principali o per ferrovia, senza soste del veicolo che trasporta i suini, fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio (8).
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