Art. 3 · Deroghe relative alla spedizione tra Stati membri di suini vivi provenienti dalle zone elencate nella parte I dell’allegato

Art. 3

Deroghe relative alla spedizione tra Stati membri di suini vivi provenienti dalle zone elencate nella parte I dell’allegato

In vigore dal 3 nov 2008
Deroghe relative alla spedizione tra Stati membri di suini vivi provenienti dalle zone elencate nella parte I dell’allegato 1.   In deroga alle disposizioni dell’, la spedizione di suini vivi originari da allevamenti situati in una zona elencata nella parte I dell’allegato verso allevamenti o macelli situati in una zona elencata nella stessa parte dell’allegato e appartenente ad un altro Stato membro possono essere autorizzate dallo Stato membro di spedizione, a condizione che i suini provengano da un allevamento in cui: a) nessun suino vivo sia stato introdotto nel corso di un periodo di 30 giorni immediatamente precedente alla data di spedizione; b) un esame clinico per la ricerca del virus della peste suina classica sia stato effettuato da un veterinario ufficiale conformemente alle procedure di controllo e di campionamento di cui all’allegato della decisione 2002/106/CE della Commissione (7), capitolo IV, parte A e parte D, punti 1, 2 e 3; nonché c) siano state effettuate, con esito negativo, le prove di reazione a catena della polimerasi relative alla peste suina classica, conformemente alle disposizioni dell’allegato della decisione 2002/106/CE, capitolo VI, parte C, su campioni di sangue prelevati dalla partita di suini da spedire, nel corso di un periodo di sette giorni immediatamente precedente alla data di spedizione; il numero minimo di suini da sottoporre a campionamento deve essere tale da consentire la rilevazione di un tasso di sieroprevalenza del 5 %, con un’affidabilità del 95 %, per quanto riguarda la partita di suini da spedire. Tuttavia, le disposizioni del punto c) non si applicano a: i) suini spediti direttamente ai macelli per macellazione immediata; ii) suini spediti ad una zona confinante di uno Stato membro elencato nella parte I dell’allegato; iii) casi in cui lo Stato membro di destinazione conceda l’autorizzazione preliminare. 2.   Al momento della spedizione dei suini di cui al paragrafo 1 del presente articolo gli Stati membri interessati si accertano che il certificato sanitario di cui alla lettera a) dell’ comprende informazioni supplementari relative alle date dell’esame clinico e, se del caso, al numero di animali sottoposti a campionamento, nonché i risultati del test di reazione a catena della polimerasi, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
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