Art. 6 · Restrizioni della movimentazione e delle spedizioni di anatre domestiche nate da anatre domestiche vaccinate

Art. 6

Restrizioni della movimentazione e delle spedizioni di anatre domestiche nate da anatre domestiche vaccinate

In vigore dal 3 nov 2008
Restrizioni della movimentazione e delle spedizioni di anatre domestiche nate da anatre domestiche vaccinate 1.   L’autorità competente garantisce che le anatre domestiche nate da altre anatre domestiche vaccinate possano essere trasferite dopo la schiusa soltanto in un’azienda situata nella zona di monitoraggio istituita in Portogallo attorno all’azienda di cui all’, paragrafo 1, come stabilito nel piano di vaccinazione preventiva. 2.   In deroga al paragrafo 1 e a condizione che le anatre domestiche nate da anatre domestiche vaccinate abbiano più di quattro mesi, esse possono: a) essere messe in libertà in Portogallo; oppure b) essere spedite in altri Stati membri purché: i) i risultati dei test di laboratorio e di sorveglianza stabiliti dal piano di vaccinazione preventiva abbiano un esito positivo; e ii) siano soddisfatte le condizioni per la spedizione di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina di cui alla decisione 2006/605/CE.
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