Art. 2

Art. 2

In vigore dal 3 nov 2008
Gli Stati membri provvedono affinché: a) le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti bromuconazolo siano revocate entro il 3 maggio 2009; b) non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti bromuconazolo a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione.
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