Art. 1
In vigore dal 30 ott 2008
La decisione 2002/887/CE è modificata come segue:
1)
Nel primo paragrafo e nel secondo paragrafo dell’, la frase «1o agosto 2007 e 1o agosto 2008» è sostituita da «1o agosto 2009 e 1o agosto 2010».
2)
La tabella all’articolo 4 è sostituita dalla tabella seguente:
«Vegetali
Periodo
Chamaecyparis:
dall’1.11.2008 al 31.12.2010
Juniperus:
dall’1.11.2008 al 31.3.2009 e dall’1.11.2009 al 31.3.2010
Pinus:
dall’1.11.2008 al 31.12.2010»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:826:oj#art-1