Art. 2

Art. 2

In vigore dal 24 ott 2008
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione europea (2).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:877:oj#art-2