Art. 1
In vigore dal 24 ott 2008
L’ della decisione 81/121/CEE è sostituito dal testo seguente:
«
1. L’indennità giornaliera per ciascuna giornata di viaggio ammonta a:
—
145 EUR per i membri e i supplenti.
2. L’indennità giornaliera per ciascuna giornata di riunione ammonta a:
—
233 EUR per i membri e i supplenti.
3. All’avente diritto che possa comprovare di aver sostenuto spese di pernottamento nella sede di lavoro è concessa un’indennità giornaliera supplementare di 34 EUR.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2008:845:oj#art-1