Art. 1

Art. 1

In vigore dal 24 ott 2008
L’ della decisione 81/121/CEE è sostituito dal testo seguente: « 1.   L’indennità giornaliera per ciascuna giornata di viaggio ammonta a: — 145 EUR per i membri e i supplenti. 2.   L’indennità giornaliera per ciascuna giornata di riunione ammonta a: — 233 EUR per i membri e i supplenti. 3.   All’avente diritto che possa comprovare di aver sostenuto spese di pernottamento nella sede di lavoro è concessa un’indennità giornaliera supplementare di 34 EUR.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:845:oj#art-1