Art. 2
In vigore dal 24 ott 2008
1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a depositare lo strumento di approvazione a nome della Comunità conformemente all’articolo 5 del protocollo, al fine di impegnare la Comunità medesima nelle sue relazioni con la Svizzera.
2. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a depositare lo strumento di approvazione a nome della Comunità conformemente all’articolo 5 del protocollo, al fine di impegnare la Comunità medesima nelle sue relazioni con il Liechtenstein. Il deposito di tale strumento non è effettuato prima dell’approvazione da parte del Consiglio, a nome della Comunità europea e a nome dell’Unione europea, del protocollo sull’associazione del Liechtenstein all’acquis di Schengen e, a nome della Comunità europea, del protocollo sull’associazione del Liechtenstein all’acquis di Dublino.
Storico versioni
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