Art. 3

Art. 3

In vigore dal 21 ott 2008
1.   Per quanto riguarda i programmi in corso, approvati in vista di un cofinanziamento comunitario conformemente all’articolo 24, paragrafo 5, della decisione 90/424/CEE, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una relazione intermedia entro il 31 luglio di ogni anno. 2.   Le relazioni intermedie contengono: a) per quanto concerne la tubercolosi bovina, la brucellosi bovina, la brucellosi ovina e caprina (B. melitensis), la leucosi bovina enzootica (EBL), la malattia di Aujesky, la febbre catarrale degli ovini in zone endemiche o a rischio elevato, peste suina africana, la malattia vescicolare dei suini, la peste suina classica, il carbonchio, la pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini, l’echinococcosi, la trichinosi e l’Escherichia coli produttori di verocitotossine, tutte le informazioni pertinenti, quanto meno quelle specificate negli allegati I, II, III, IV e VII, a seconda dei casi; b) per quanto concerne la rabbia, tutte le informazioni pertinenti, quanto meno quelle specificate negli allegati I e VII, a seconda dei casi; c) per quanto concerne la salmonellosi (salmonella zoonotica), tutte le informazioni pertinenti, quanto meno quelle specificate negli allegati I, V.A e VII, a seconda dei casi; d) per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST), tutte le informazioni pertinenti, quanto meno quelle specificate nell’allegato VIII, a seconda dei casi; e) per quanto concerne l’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici, tutte le informazioni pertinenti, quanto meno quelle specificate nell’allegato IX, a seconda dei casi; f) per quanto concerne le malattie delle specie animali d’acquacoltura, in particolare la necrosi ematopoietica infettiva (IHN), l’anemia infettiva del salmone (ISA), la setticemia emorragica virale (VHS), il virus erpetico delle carpe koi (KHV), l’infezione da Bonamia ostreae, l’infezione da Marteilia refringens e la malattia dei punti bianchi nei crostacei, tutte le informazioni pertinenti, quanto meno quelle specificate nell’allegato X, a seconda dei casi;
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