Art. 2

Art. 2

In vigore dal 21 ott 2008
Per le malattie degli equini ad eccezione della peste equina, la Comunità concede un aiuto finanziario all’Agence Française de Sécurité Sanitaire des aliments (AFSSA), Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses/Laboratoire d’études et de recherche en pathologie equine, Francia, per l’espletamento delle funzioni e dei compiti indicati nell’allegato del regolamento (CE) n. 180/2008. L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese ammissibili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per il programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 212 000 EUR per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2008.
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