Art. 1

Art. 1

In vigore dal 21 ott 2008
Per le malattie dei crostacei, la Comunità concede un aiuto finanziario al Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory, Regno Unito per l’espletamento delle funzioni e dei compiti indicati nell’allegato VI, parte I, della direttiva 2006/88/CE. L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese ammissibili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per il programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 51 000 EUR per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2008.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:810:oj#art-1