Art. 1
In vigore dal 17 ott 2008
L'allegato I della decisione 2004/211/CE è così modificato:
(1)
la voce riguardante il Brasile è sostituita dal testo seguente:
«BR
Brasile
BR-0
Tutto il paese
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
BR-1
Gli stati di:
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espíritu Santo, Rodónia, Mato Grosso
D
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BR-2
Sociedade Hipica Paulista, l'aeroporto Viracopos e l'autostrada tra tali località nello Stato di São Paulo
D
—
X
—
—
—
—
—
—
—
Valido fino al 15.11.2008»
(2)
la voce seguente riguardante il Montenegro è inserita tra la voce relativa al Marocco e quella relativa all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia:
«ME
Montenegro
ME-0
Tutto il paese
B
X
X
X
X
X
X
X
X
X»
(3)
la voce seguente riguardante la Serbia è inserita tra la voce relativa al Qatar e quella relativa alla Russia:
«RS
Serbia
RS-0
Tutto il paese
B
X
X
X
X
X
X
X
X
X»
(4)
la voce relativa alla Serbia e al Montenegro è soppressa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:804:oj#art-1