Art. 1

Art. 1

In vigore dal 17 ott 2008
L'allegato I della decisione 2004/211/CE è così modificato: (1) la voce riguardante il Brasile è sostituita dal testo seguente: «BR Brasile BR-0 Tutto il paese — — — — — — — — — — BR-1 Gli stati di: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espíritu Santo, Rodónia, Mato Grosso D X X X X X X X X X BR-2 Sociedade Hipica Paulista, l'aeroporto Viracopos e l'autostrada tra tali località nello Stato di São Paulo D — X — — — — — — — Valido fino al 15.11.2008» (2) la voce seguente riguardante il Montenegro è inserita tra la voce relativa al Marocco e quella relativa all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia: «ME Montenegro ME-0 Tutto il paese B X X X X X X X X X» (3) la voce seguente riguardante la Serbia è inserita tra la voce relativa al Qatar e quella relativa alla Russia: «RS Serbia RS-0 Tutto il paese B X X X X X X X X X» (4) la voce relativa alla Serbia e al Montenegro è soppressa.
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