Art. 3
Notifica preventiva
In vigore dal 14 ott 2008
Notifica preventiva
Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi o i loro rappresentanti notificano preventivamente al punto di controllo di cui all', paragrafo 3, la data e l'ora previste dell'arrivo di ogni partita — originaria della Cina o da essa proveniente — di prodotti composti, compresi i mangimi, contenenti prodotti lattieri.
Storico versioni
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