Art. 2
Misure di controllo
In vigore dal 14 ott 2008
Misure di controllo
1. Gli Stati membri vietano l'importazione nella Comunità dei prodotti composti — originari della Cina o da essa provenienti — contenenti latte o prodotti lattieri, destinati all'alimentazione particolare dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia ai sensi della direttiva 89/398/CEE del Consiglio (4) concernente i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare. Gli Stati membri garantiscono inoltre il ritiro immediato e la distruzione di questi prodotti eventualmente presenti sul mercato dopo l'entrata in vigore della presente decisione.
2. Gli Stati membri effettuano i controlli documentali, di identità e materiali, comprese le analisi di laboratorio, su tutte le partite, originarie della Cina o da essa provenienti, di prodotti composti, compresi i mangimi, contenenti prodotti lattieri.
Gli Stati membri possono effettuare controlli casuali prima di importare altri mangimi e alimenti ad alto contenuto proteico originari della Cina.
Tali controlli mirano in particolare a stabilire che l'eventuale tenore di melamina non superi i 2,5 mg/kg di prodotto. Le partite sono trattenute in attesa dei risultati delle analisi di laboratorio.
3. I controlli di cui al paragrafo 2, primo comma, sono effettuati presso punti di controllo all'uopo designati dagli Stati membri. Gli Stati membri rendono pubblico l'elenco dei punti di controllo e ne danno comunicazione alla Commissione.
4. Gli Stati membri comunicano i risultati sfavorevoli delle analisi di laboratorio di cui al paragrafo 2 attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi. Ogni due settimane comunicano alla Commissione i risultati favorevoli
5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che i prodotti di cui al paragrafo 2 e, se del caso, i prodotti alimentari e i mangimi ad alto contenuto proteico già presenti sul mercato vengano sottoposti a controlli di livello opportuno per accertare il tenore di melamina.
6. Sono immediatamente distrutti i prodotti nei quali, a seguito dei controlli effettuati a norma dei paragrafi 2 e 5, venga riscontrato un tenore di melamina superiore a 2,5 mg/kg di prodotto.
7. Gli Stati membri provvedono a che i costi sostenuti per attuare il paragrafo 2 siano addebitati agli operatori responsabili dell'importazione e quelli delle misure ufficiali adottate in relazione ai prodotti risultati non conformi alla presente decisione siano addebitati all'operatore del settore alimentare e dei mangimi responsabile del prodotto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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