Art. 2

Art. 2

In vigore dal 10 ott 2008
1.   L'area indicata nella parte A dell'allegato della presente decisione è considerata area ad alto rischio («area A»), come definita nell', paragrafo 1, della decisione 2006/415/CE. 2.   L'area indicata nella parte B dell'allegato della presente decisione è considerata area a basso rischio («area B»), come definita nell', paragrafo 2, della decisione 2006/415/CE.
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