Art. 2

Art. 2

In vigore dal 30 set 2008
Gli Stati membri provvedono affinché: a) le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti triciclazolo siano revocate entro il 30 marzo 2009; b) non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti triciclazolo a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:770:oj#art-2