Art. 4

Art. 4

In vigore dal 17 set 2008
1.   Entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, la Grecia comunica alla Commissione le seguenti informazioni: a) l’importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso il beneficiario; b) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione; c) i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l’aiuto. 2.   La Grecia informa la Commissione dei progressi compiuti in relazione alle misure nazionali adottate per l’attuazione della presente decisione fino al completo recupero degli aiuti di cui all’. Essa trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all’importo degli aiuti e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.
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