Art. 1
In vigore dal 15 set 2008
L’allegato della decisione 2003/77/CE è modificato come segue.
1)
Il punto 3 è modificato come segue:
a)
la lettera a), punto iii), è sostituta dalla seguente:
«iii)
obbligazioni a tasso fisso e variabile, con una maturità residua oppure, nel caso di valori assistiti da voci dell’attivo, con una maturità residua prevista non superiore a dieci anni e sei mesi dalla data di pagamento, emessi da una delle categorie di emittenti autorizzati;»
b)
la lettera b), punto i), è sostituita dalla seguente:
«i)
le operazione di vendita con patto di riacquisto, purché le controparti siano autorizzate ad effettuare tali operazioni e purché la Commissione rimanga in grado di riacquistare i titoli che possa aver venduto alla scadenza contrattuale. Titoli equivalenti sono titoli: i) emessi dallo stesso emittente; ii) che fanno parte della medesima emissione; e iii) di tipo, valore nominale, descrizione ed importo identici ai titoli prestati, tranne se soggetti ad operazioni societarie o ridenominazione;»
2)
il punto 4 è modificato come segue:
a)
la lettera a), punti da i) a iii), è sostituita dalla seguente:
«a)
Gli investimenti sono limitati agli importi seguenti:
i)
per le obbligazioni emesse o garantite da Stati membri o da istituzioni dell’Unione, 250 milioni di EUR per Stato membro o per istituzione; le obbligazioni emesse o garantite da autorità regionali o locali o da enti pubblici o istituti di proprietà o controllati dallo Stato possono essere inclusi nei limiti del rispettivo Stato membro, sempre che abbiano una posizione creditizia non inferiore a “AA” o equivalente;
ii)
per obbligazioni emesse o garantite da altri mutuatari sovrani, le loro autorità regionali o locali o da enti o istituti di proprietà o controllati dallo Stato, o mutuatari sovranazionali, con una posizione creditizia non inferiore a “AA” o equivalente, 100 milioni di EUR per ciascun emittente o garante;
iii)
per depositi e/o strumenti di debito monetari, comprese le obbligazioni, di un istituto di credito autorizzato, il più basso dei due valori rappresentati da 100 milioni di EUR per istituto di credito oppure dal 5 % dei fondi propri dell’istituto in questione;»
b)
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
Le somme investite in ogni singolo prestito obbligazionario, entro i limiti di cui alla lettera a), non possono essere superiori al 20 % dell’importo totale di tale emissione al momento dell’acquisto.»;
c)
alla lettera d) è aggiunto il comma seguente:
«Quando si accorge della riduzione del rating di un titolo al di sotto dei requisiti minimi di rating, la Commissione si adopera per sostituire gli investimenti corrispondenti.»;
d)
è aggiunta la lettera seguente:
«e)
Qualora il rating di un’obbligazione sia superiore al rating dell’emittente o l’emittente non disponga di rating, si applica il rating dell’obbligazione.»;
3)
il punto 6 è sostituito dal seguente:
«6. CONTABILITÀ
La gestione dei fondi è contabilizzata nei conti annuali per la CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, nel patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio. Tale contabilità è basata su e presentata in conformità delle norme contabili CE, adottate dal contabile della Commissione, tenendo in considerazione la specifica natura della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio. I conti saranno approvati dalla Commissione ed esaminati dalla Corte dei conti. La Commissione si avvale di imprese esterne per l’effettuazione di una revisione annuale di tali conti.»;
4)
al punto 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Ogni sei mesi viene elaborata e inviata agli Stati membri una relazione dettagliata sulle operazioni di gestione effettuate conformemente a questi orientamenti.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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