Art. 1
In vigore dal 15 set 2008
In deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica italiana è autorizzata ad esonerare dall’IVA, in relazione ai periodi fiscali tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010, i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera i 30 000 EUR. Tale regime è facoltativo per i soggetti passivi.
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