Art. 2

Art. 2

In vigore dal 15 set 2008
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare il protocollo, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:330:oj#art-2