Art. 1 · Contributi di Stati terzi

Art. 1

Contributi di Stati terzi

In vigore dal 2 set 2008
L' della decisione CIAD/1/2008 del Comitato politico e di sicurezza è sostituito dal seguente: « Contributi di Stati terzi A seguito delle conferenze sulla costituzione della forza e delle successive consultazioni, i contributi della Repubblica d'Albania, della Federazione russa e della Repubblica di Croazia sono accettati per l'operazione militare dell'UE nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana.»
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